Vi segnaliamo l’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Civile – in data 8 giugno 2022, n. 18400.
Per garantire la continuità del sostentamento, la Corte di Cassazione ha stabilito che al figlio superstite, inabile al lavoro e quindi privo di reddito, la pensione di reversibilità a seguito del decesso del genitore, spetta non già a far tempo dalla data di presentazione della domanda all’INPS, bensì a partire dal mese successivo alla morte del genitore.