Studio legale Lonati Lombardo

La pensione di reversibilità in favore del figlio superstite, inabile al lavoro, decorre dal mese successivo al decesso e non dalla data della domanda

Vi segnaliamo l’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Civile – in data 8 giugno 2022, n. 18400.

Per garantire la continuità del sostentamento, la Corte di Cassazione ha stabilito che al figlio superstite, inabile al lavoro e quindi privo di reddito, la pensione di reversibilità a seguito del decesso del genitore, spetta non già a far tempo dalla data di presentazione della domanda all’INPS, bensì a partire dal mese successivo alla morte del genitore.

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